Legge 104/92

Da Città di Grosseto - Wiki.

Dove posso reperire lo stampato per usufruire dei permessi L. 104/92?

Il modulo di domanda da compilare, è diverso a seconda se il permesso si usufruisce per un familiare o se si fruisce direttamente ( caso del dipendente è portatore di handicap). La modulistica è scaricabile attraverso il seguente percorso:

http://web.comune.grosseto.it/comune/fileadmin/user_upload/Modulistica/personale/riconoscimento_permessi_l104.pdf

http://web.comune.grosseto.it/comune/fileadmin/user_upload/Modulistica/personale/l104_92dipendenteportatorehandicap.pdf


Quale è la documentazione da presentare all'ufficio per usufruire della L. 104/92?

Il modulo di domanda va compilato integralmente e fatto sottoscrivere dal Dirigente o dalla Posizione Organizzativa del settore di appartenenza. L'istanza va accompagnata dalla certificazione medica della persona da assistere rilasciata dall'apposita Commissione Asl territorialmente competente.


Di quale certificazione medica deve essere in possesso la persona da assistere?

L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni Azienda USL.


Per quale familiare o affine si può usufruire dei permessi L. 104/92?

In assenza di ricovero, della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

   1. il genitore;
   2. il coniuge;
   3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).

I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

   a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
   b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. 


In quale modalità possono essere usufruiti i permessi L. 104/92?

I permessi mensili possono essere usufruiti ad ore o a giorni. Nel mese di fruizione del permesso, la richiesta non può essere mista o si usufruisce delle ore (18) o dei giorni (3).


In quale modo e con quale tempistica deve essere inviata la comunicazione al Dirigente o Posizione Organizzativa per la fruizione dei permessi della L. 104/92?

La richiesta dei permessi va inserita nel portale del dipendente e la recente circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 7, chiarisce che "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"


Si può usufruire dei permessi per la L. 104/92 per più di un familiare o affine?

L’articolo 6 del Decreto 119/2011 – aggiungendo un comma all’articolo 33 della Legge 104/1992 - disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari con grave disabilità. Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.


Il portatore di handicap grave può usufruire dei permessi per la L. 104/92?

Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;

3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore;


Come mi spettano i permessi L. 104/92 in situazione di part-time?

La Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34 stabilisce che i benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:

PART TIME VERTICALE

permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate

PART TIME ORIZZONTALE

permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora); permesso mensile di tre giorni per intero