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La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
E' soggetta a tassazione ogni tipo di occupazione effettuata, anche senza titolo, su strade, piazze o altre aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, nonché su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituita; presupposto per l'applicazione della tassa è la sottrazione del suolo pubblico all'utilizzazione diretta della collettività, a vantaggio specifico di alcuni soggetti.
Sono soggette a tassazione anche le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo pubblico.
La tassa si applica distinguendo le occupazioni in:
- permanenti, se di carattere stabile ed effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione di durata comunque non inferiore all'anno;
- temporanee, se di durata inferiore all'anno.
Sono escluse da tassazione le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché quelle effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente o al demanio statale; in quest'ultimo caso, fanno eccezione le occupazioni effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Come si applica
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale si realizza l'occupazione; a tal fine, le strade, piazze, corsi e aree pubbliche presenti sul territorio del Comune sono state suddivise in n.4 categorie (vedi elenco).
La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali (mq.2,3 = mq.3 di superficie tassata).
Relativamente ai passi carrabili, la superficie tassabile si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio e del terreno cui dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
Sono escluse da tassazione le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Da chi è dovuta
La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.
Quando e come si paga
In caso di occupazioni permanenti, la tassa deve essere corrisposta entro 30 gg. dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima.
Per gli anni successivi a quello di rilascio, il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo a quello di approvazione del bilancio comunale.
In caso di occupazioni temporanee, la tassa deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
Il pagamento può essere effettuato:- a mezzo versamento su bollettinodi c/c postale n.12469581 (per le occupazioni permanenti) o n.10686582 (per le occupazioni temporanee) intestato a Comune di Grosseto Servizio Tesoreria Tosap; - tramite IBAN: IT70Y0760114300000012469581 (per occupazioni permanenti) IT44Z07601430000010686582 (per le occupazioni temporanee) intestato a Comune di Grosseto Servizio Tesoreria Tosap;- direttamente presso la sede dell'Ufficio Tosap in Via Colombo 5, tramite POS.
Le ricevute di pagamento devono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite a richiesta degli agenti e personale autorizzato.
Rateizzazioni
Qualora la tassa sia di importo superiore ad euro 258,23 il pagamento può essere effettuato in quattro rate bimestrali nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo. In caso di occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alla predette scadenze rateali ancora utili alla data di inizio delle occupazioni medesime; qualora l'occupazione permanente abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata ancora utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
In caso di occupazioni temporanee, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel giorno di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione e nel giorno di cessazione della medesima.
La denuncia da presentare
In caso di occupazioni permanenti, il soggetto interessato deve presentare al Comune - Ufficio Tosap - apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima. (scarica il modello).
Per gli anni successivi, la denuncia deve essere presentata solo nei casi di variazione nelle occupazioni che comportino un diverso ammontare del tributo.
Si avvisa che nel caso in cui non venga prodotta denuncia di cessazione o di variazione nelle occupazioni entro il termine previsto per il pagamento del tributo annuale, l'obbligo tributario si rinnova anche per l'anno solare in corso.
In caso di occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto mediante il versamento del tributo dovuto e il ritiro del relativo atto di autorizzazione (scarica la domanda).
Scarica i modelli
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Tariffe Occupazioni Permanenti e Temporanee