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Due i casi :
1) Avviso sul parabrezza – il verbale può essere pagato entro 15 giorni dalla data di accertamento della violazione presso qualsiasi tabaccheria / ricevitoria del lotto che sia punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi) oppure tramite C/C postale n. 207589 intestato a “COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – GROSSETO” citando la data ed il numero del verbale, per non far gravare le spese di notificazione su coloro che vogliono pagare subito la sanzione, altrimenti, entro 150 gg., la violazione viene notificata al proprietario del veicolo e può essere pagata come sotto descritto (vedi punto 2).
2) Violazione contestata o notificata - l'importo dovuto, che corrisponde alla somma della violazione più le spese di procedimento e di notifica evidenziate sul verbale. Il pagamento deve in ogni caso avvenire entro il termine tassativo di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di contestazione o notificazione (il 61° giorno viene applicata, come sanzione, una cifra corrispondente alla metà del massimo edittale), utilizzando, nel caso del pagamento postale, l'apposito bollettino prestampato allegato al verbale. Se è stato smarrito il solo bollettino postale precompilato, la sanzione può essere pagata con un versamento sul c/c postale n. 207589 intestato a “COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – GROSSETO” citando la data ed il numero del verbale. Se è invece stato smarrito tutto il verbale e l’utente non è in grado di ricordare i dati di cui sopra, non potendo l’ufficio fornire informazioni telefoniche in merito (Legge privacy), occorre presentarsi presso il Front-Office per avere le informazioni che consentano la soluzione del problema. - Gli importi delle violazioni non possono essere pagati presso gli Uffici della P.M. -
In caso di contestazione o notificazione di una violazione a Norme diverse dal C.d.S., essendo gli Enti destinatari della riscossione delle somme ed i termini di pagamento diversi a seconda della Legge violata, il pagamento della violazione potrà essere effettuato entro il termine e con le modalità di volta in volta riportate in dettaglio sul verbale stesso.
E' importante premettere che molto spesso si è convinti di avere venduto il veicolo, semplicemente consegnando il medesimo al concessionario presso il quale si acquista l'auto nuova. In questo caso viene di solito firmata davanti al notaio o presso una agenzia autorizzata, solo una "procura a vendere", che autorizza colui che prende in carico il veicolo a firmare per nostro conto le volture definitive con l'acquirente successivo. Tale procura non trasferisce la proprietà. Pertanto il "vecchio proprietario" rimane legalmente responsabile delle violazioni commesse fino alla stipula dell'atto definitivo di vendita ed alla sua registrazione, salvo il diritto di rivalsa (in sede civile) con l'effettivo trasgressore.
Qualora si sia invece certi che l'atto è stato stipulato e registrato, occorre presentarsi presso l’Ufficio Front Office della Polizia Municipale per le opportune verifiche e l'annullamento del verbale. Occorre presentare: richiesta in carta semplice di annullamento del verbale con copia dell’atto di vendita.
Tale documentazione può anche essere inviata con altro mezzo (posta) o via Fax al 0564/417271 allegando un documento di identità in corso di validità e un recapito telefonico da chiamare nel caso siano necessari altri atti o precisazioni.
N.B. per disposizione di Legge l'utente ha 60 giorni di tempo dalla notifica del verbale per eccepire la sua estraneità al fatto per difetto di trascrizione; trascorso tale termine esso può essere ritenuto legittimamente responsabile della violazione.
In caso di furto, la violazione deve riferirsi al periodo di mancato possesso del veicolo, l’interessato può presentarsi presso l’Ufficio Front Office della Polizia Municipale con copia della denuncia di furto, del verbale di accertamento e una richiesta in carta semplice di annullamento del verbale. Tale documentazione può anche essere inviata con altro mezzo (posta) o via Fax al 0564/417271 allegando un documento di identità in corso di validità e un recapito telefonico da chiamare nel caso siano necessari altri atti o precisazioni.
Le casistiche possono essere varie; queste le principali:
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