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Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.
Tutti gli stranieri per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso.
Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini dei seguenti Paesi:
La misura della esenzione dal visto si applica inoltre a:
Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, salvo che sia titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.
I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso in Italia.
Ai sensi della Istruzione consolare comune Schengen, i visti sono divisi in:
Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen, rilasciati per:
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi attraverso più Paesi.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Questo visto non può essere richiesto direttamente dallo straniero ma è concesso solo su iniziativa della rappresentanza diplomatica o consolare che, per particolari ragioni d'urgenza o in caso di necessità, ritiene opportuno concedere l'autorizzazione, pur non essendoci tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme.
Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN),
di per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali”, aventi anche
valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).
Il visto inoltre può essere di tipo:
individuale, se rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale;
collettivo, se rilasciato ad un gruppo di stranieri, tutti con la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
Si elencano, di seguito, le più importanti tipologie di visto d’ingresso previste dall’ordinamento italiano, per ciascuna delle quali sono necessari specifici requisiti e condizioni per il rilascio:
Il visto può essere richiesto dallo straniero per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese.
La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sarà apposto il visto, e la eventuale documentazione giustificativa specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero ha inoltre l’obbligo di attestare:
Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente.
Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza. A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
Al termine dei controlli, a meno che non siano necessari ulteriori accertamenti, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (30 per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio. La stessa rappresentanza, infine, può emettere un provvedimento di revoca del visto, qualora venga a conoscenza di elementi che ne avrebbero impedito la concessione.
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