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Il permesso di soggiorno consente agli stranieri che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato di permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Regolamento (Ce) nr. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione europea, datato 13 giugno 2002, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, nel caso in cui lo straniero soggiorni per periodi superioriai 90 gg..
L’Italia ha, pertanto, previsto la realizzazione di un permesso di soggiorno in formato elettronico, quale prototipo documentale concepito con caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall’11 dicembre 2006, dopo una prima fase sperimentale; è stato attribuito all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle questure.
Tale documento consiste in una smart card, resistente all’usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottilepellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta:
Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore.
Infatti, riporta la stessa numerazione e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.
Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo. Il documento elettronico è concepito per essere utilizzato anche come carta di accesso a servizi telematici, che saranno messi a disposizione dalla P. A. e fruibili, in genere , via web..
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 20 febbraio 2007, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, autonomo o di ricongiungimento familiare, ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali abilitati, almeno:
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 5 agosto 2006, lo straniero titolare della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro, nonché di un ’autocertificazione a firma del datore di lavoro, con cui questi dichiari la disponibilità di un alloggio per il lavoratore.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno; non può, comunque, superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
L’interessato può inoltrare l’istanza di soggiorno tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati affinché precompilino l’istanza, che dovrà comunque essere inoltrata attraverso i medesimi uffici postali.
Tale procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento, il duplicato e la conversione delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
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A - Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani
B - Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org
C - Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it