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Il visto d’ingresso per studio, anche per eventuali familiari al seguito, può essere richiesto dallo straniero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza,
indicando nella domanda:
È inoltre necessario allegare:
Una volta ottenuto il visto di validità superiore ai 90 giorni, è necessario richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia,
il permesso di soggiorno al questore del luogo in cui si intende fissare la dimora.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente lo svolgimento di un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo massimo di 20 ore settimanali e 1.040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge italiana in materia di lavoro minorile.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio, anche per proseguire il corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero ha fatto ingresso in Italia; la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati.
Al riguardo, sono state individuate le seguenti modalità applicative:
prosecuzione degli studi in un corso diverso nella stessa sede:
Il rettore che accoglie lo studente conferma l’avvenuta iscrizione, direttamente, all’interessato, dandone notizia alla questura competente;
prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso presso altra sede: lo studente, all’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, acclude alla documentazione richiesta anche quella comprovante l’avvenuta iscrizione ad nuovo corso.
In tutti i casi sopraelencati gli studenti dovranno richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di conseguimento della laurea in Italia, il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nell’ambito delle quote di ingresso in Italia, presentando apposita domanda di conversione, insieme al diploma di laurea, allo Sportello unico per l’immigrazione.
Il cittadino straniero già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea, per la frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia in esenzione dall’obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi.
Tale disposizione si applica, esclusivamente, agli studenti stranieri provenienti da Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen; permane, pertanto, l’obbligo di munirsi del visto per motivi di studio, quale requisito indispensabile per l’attraversamento delle frontiere esterne e per il successivo rilascio del permesso di soggiorno, per coloro che si trasferiscano in Italia per completare o proseguire un corso di studi intrapreso in uno Stato membro non facente parte dello Spazio Schengen.
Le distinte ipotesi di ingresso dei cittadini stranieri per motivi di studio sono le seguenti:
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A - Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani
B - Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org
C - Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it