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L' istituto del “ravvedimento operoso" come disciplinato dall' art.13 del D.Lgs.472/1997, che prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni, è stato recentemente oggetto di modificazioni intervenute con l'art. 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in ordine alle nuove modalità di applicazione degli istituti sanzionatori che nel presente caso sono di immediata applicazione in quanto non necessitanti di recepimento nel Regolamento Comunale.
La norma suddetta ha previsto che il nuovo regime sanzionatorio debba applicarsi per le violazioni commesse dal contribuente a partire dal 1 Gennaio 2015.
Le sanzioni comminabili da parte dell'Ente locale al contribuente riguardano le seguenti violazioni:
OMESSA DICHIARAZIONE IMU/TASI;
INFEDELE DICHIARAZIONE IMU/TASI;
OMESSO, INSUFFICIENTE, TARDIVO PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI.
OMESSA DICHIARAZIONE IMU/TASI
Una dichiarazione IMU/TASI è da considerarsi omessa se inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione.
Si ricorda infatti che una dichiarazione IMU/TASI presentata nei 90 giorni seguenti alla scadenza ordinaria è considerata “tardiva” e per tale violazione è possibile fruire del ravvedimento operoso.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU/TASI è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente con sanzioni ridotte la violazione sopra richiamata sia in presenza contestuale di omesso versamento e sia se questo è stato regolarmente effettuato.
Il ravvedimento si perfeziona solo se il contribuente versa oltre al tributo anche sanzioni e interessi e a patto che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Si applica la sanzione ridotta di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, pari ad un decimo del minimo.
Omessa presentazione della dichiarazione (imposta versata) RAVVEDIMENTO (Sanzione): € 5,00 (riportare nel campo annotazioni ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione ed allegare alla dichiarazione copia della ricevuta del versamento). |
VIOLAZIONE SANZIONE RIDOTTA TERMINE PER IL
Dichiarazione IMU
VIOLAZIONE | SANZIONE RIDOTTA | TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO |
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | 1/10 del minimo, pari a 5 euro (1/10 di 51 euro) se non è dovuta imposta • 1/10 del minimo, pari al 10% se è dovuta imposta | Entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione. |
Dichiarazione IMU/TASI omessa con versamento interamente eseguito |
Esempio: omessa presentazione dichiarazione IMU/TASI. Il versamento dell'imposta, pari a € 500,00, è stato interamente effettuato. Il contribuente intende avvalersi del ravvedimento operoso nell’arco dei 90 giorni successivi alla scadenza: non essendo dovuta imposta, deve essere versato l’importo minimo di € 5,00 (1/10 di € 51,00). |
Esempio: omessa presentazione dichiarazione IMU/TASI ed il versamento dell’imposta, pari a € 500,00, non è stato effettuato. Il contribuente intende avvalersi del ravvedimento operoso nell’arco dei 90 giorni successivi alla scadenza: essendo dovuta imposta, deve versare quest'ultima, più la sanzione di € 50,00 (1/10 di € 500,00) ed aggiungendo gli interessi legali calcolati sull’imposta. |
INFEDELE DICHIARAZIONE IMU/TASI
È ritenuta “infedele” una dichiarazione che, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali. È tuttavia necessario differenziare la violazione, a seconda che gli errori contenuti nella dichiarazione infedele presentata dal contribuente, incidano o non
incidano sulla determinazione del tributo. Infatti, se l’errore contenuto nella dichiarazione IMU:
incide sulla determinazione dell’imposta, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992);
non incide sulla determinazione dell’imposta, la violazione è punita con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Nel caso in cui l’errore commesso nella dichiarazione IMU/TASI abbia inciso sulla determinazione dell’imposta, l’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 dispone che la sanzione è compresa tra il 50% ed il 100% della maggior imposta dovuta. Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione ordinaria ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 6,25% (1/8 del 50%) calcolato sulla maggior imposta effettivamente dovuta. Sono inoltre ovviamente dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale annuo vigente.
Nel caso in cui l’errore commesso nella dichiarazione IMU non abbia inciso sulla determinazione dell’imposta, l’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 dispone la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
Come accennato, il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione ordinaria ad 1/8 del minimo, pari ad € 6,00 (1/8 della sanzione minima di € 51,00).
OMESSO, INSUFFICIENTE, TARDIVO, PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (D.Lgs 158/2015 art. 32)
Attenzione, come previsto dall'articolo 1 comma 133 della Legge n. 208/2015, per chi effettua un ravvedimento per mancato, insufficiente, tardivo, pagamento dei tributi locali si applica quanto di seguito enunciato
Per queste fattispecie (anche per il ritardato pagamento di una sola rata) è prevista una sanzione pari al 30% della tassa non versata.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà.
Salvo il ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (ridotta al 50%) è ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo .
E' Possibile sanare la violazione attraverso:
b) Ravvedimento Breve - applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% pari cioè ad 1/10 del 15% dell'importo da versare ; |
c) Ravvedimento Medio - è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% pari cioè ad 1/9 del 15% dell'importo da versare ; |
d) Ravvedimento Lungo - è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione prevede una sanzione fissa del 3,75% pari cioè ad 1/8 del 30% dell'importo da versare. |
In tutti i casi di regolarizzazione con ravvedimento operoso sono da aggiungere gli interessi calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno di effettivo versamento.
Gli interessi si ottengono effettuando la seguente operazione: importo dovuto x tasso annuale x numero di giorni / 36500 (es. su 20gg. di ritardo sull'acconto del 2015: euro 200 (importo) x 20 (giorni di ritardo) x 0,5 (tasso legale annuo nel 2015): 36500 = Euro 0,05).
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo versamento su apposito modello F24 e la somma delle sanzioni ed interessi viene aggiunta al codice tributo dell'imposta da versare.
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D.Lgs.472/1997 art.13 e successive modificazioni
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