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L'assegno è stato introdotto dalla legge n. 448/98, art. 66, con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L'assegno consiste in un contributo di € 338,89 per l'anno 2016 per cinque mensilità per un totale di € 1.694,45.
La domanda può essere presentata dalle madri residenti nel Comune di Grosseto, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, ed in possesso dei seguenti requisiti :
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento pre adottivo.
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'assegno è pagato dall'INPS in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
La produzione di documentazione non veritiera ed un uso improprio del beneficio comporterà la decadenza immediata del beneficio stesso, oltre che l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti ed indicati nel DPR 445/2000.
Documentazione da presentare:
L. 448/98 art. 66 e successive modifiche
Ente erogatore INPS.
L'assegno è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.