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La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (se sono coniugati), da entrambi (se non sono coniugati), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre a non essere nominata. Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se uniti in matrimonio con altra persona. I genitori naturali di età inferiore a 16 anni, non possono riconoscere il bambino.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
IMPORTANTE: Se la dichiarazione di nascita, non è resa entro i 10 giorni utili, l'Ufficiale di Stato Civile può riceverla con l'indicazione delle motivazioni che hanno causato il ritardo.
Documentazione da presentare:
I genitori di bambini stranieri sono invitati a rendere la dichiarazione di nascita presso l'Ufficio di Stato Civile al fine di ottenere la certificazione per l'eventuale iscrizione nel loro permesso di soggiorno; copia integrale dell'Atto di Nascita da inoltrare alle competenti Autorità. I genitori, nel caso abbiano cittadinanze diverse, devono dichiarare la cittadinanza da attribuire al bambino; nel caso di dubbio devono necessariamente presentarre un'attestazione di cittadinanza rilasciata dalla loro Autorità in Italia (Ambasciata/Consolato).
Con Sentenza n. 286 del 21/12/2016 la Corte Costituzionale ha reso efficace l'attribuzione del doppio cognome al nascituro (paterno e materno) con dichiarazione in accordo congiunto da parte di entrambi i genitori coniugati e non coniugati, al momento della dichiarazione di nascita.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
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