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INDICAZIONE DEL NOME art. 36 D.P.R. n. 396/2000
Il cittadino che ha avuto attribuito alla nascita prima del 30/03/2001, data di inizio operativitïta' del Nuovo Regolamento di Stato Civile, un nome composto da piu' elementi, anche se separati tra loro puo' presentare istanza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è nato, dichiarando come devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe. Tale istanza deve essere presentata o inviata unitamente a copia fotostatica del proprio documento di identita', tale richiesta puo' essere inoltrata per il minore da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela con le stesse modalita'.
Si precisa altresi che tale norma trova applicazione solamente nel caso di motivata volonta' dell'interessato e soltanto per "sanare situazioni pregresse" in cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell'atto di nascita e l'uso fattone (per esempio nome attribuito nell'atto di nascita: Maria, aggiuntivo: Giovanna, Lucia; uso fattone Maria Giovanna nella certificazione anagrafica- atto di matrimonio-carta di identita', patente di guida, ecc. ecc.).
Nel caso in cui il cittadino fosse stato indicato per un lungo periodo, con l'uno o l'altro degli elementi del nome, egli avra', comunque diritto garantito dalla norma di legge, di decidere con quale nome deve essere indicato, naturalmente senza alterare l'ordine degli elementi onomastici.
Diverso il caso in cui l'istanza sia motivata non dalla mera volonta', ma dall'uso fattone nel tempo: in tale ipotesi, da dimostrare documentalmente a cura del richiedente, sara' possibile variare il numero e/o l'ordine dei vari elementi del nome, tutto cio' naturalmente dovra' essere assolutamente chiaro e comprovato dalla documentazione inoltrata dal cittadino richiedente.
Nei casi sopra menzionati, resta esclusa la possibilita' da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, rilevata la difformita' di procedere d'ufficio senza l'istanza del richiedente.
L'Ufficiale di Stato Civile al quale e' inoltrata l'istanza, verificata la documentazione o le motivazioni, provvede:
- all'annotazione nell'atto di nascita e comunica quanto dovuto al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;
- alle altre comunicazioni di sua competenza ai sensi della vigente normativa ( variazione nome nell'atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli, ecc ecc.).
ai cittadini stranieri
alle persone nate dopo il 30/03/2000, per le quali potra' essere rivolta l'istanza di cambiamento di nome al Prefetto di Grosseto, luogo della sua residenza.
Via A. Saffi 17 Grosseto
Telefono: 0564 488721 - 731 - 726 - 569
Fax: 0564 488732
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 13,00
Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17
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